L’obbligatorietà dei vaccini è una vexata quaestio in Italia.

Recentemente i vaccini per determinate malattie sono stati resi obbligatori con il decreto legge 73/2017, che ha reso obbligatori dieci vaccini per i soggetti minori di età e per i minori stranieri non accompagnati.

Il decreto legge 73/2017 (CD. Decreto Lorenzin)

Innova rispetto a un trend iniziato negli anni ’90 con cui vennero soppressi gli obblighi vaccinali per determinate malattie. È andata invece a recuperarsi una tendenza di progressiva estensione dell’obbligo di vaccinazione iniziata nel 1939 e poi proseguita nel 1963, nel 1966 e nel 1991 che hanno contribuito a sconfiggere malattie prima mortali e molto diffuse come la poliomielite e il morbillo.

Il Decreto Lorenzin prevede sanzioni pecuniarie e di segnalazione al Tribunale dei minorenni. Infatti i genitori che non adempiono all’obbligo vaccinale possono essere multati fino a 500 euro e non possono usufruire degli asili nido.

 

il decreto legge 44/2021

In piena pandemia, il decreto legge 44/2021 introduce l’obbligo di vaccinazione anti COVID-19 per sanitari e personale scolastico. Poiché la vaccinazione è diventata un requisito essenziale per svolgere queste professioni, la sua mancanza determina l’impossibilità di svolgere le mansioni che implicano in qualsiasi modo il contatto interpersonale e quindi il rischio di trasmettere il COVID-19.

la sentenza 307/1990

La Corte Costituzionale è intervenuta più volte per individuare i presupposti affinché l’obbligo vaccinale sia compatibile con l’Art. 32 Cost. La prima e più importante è stata con la sentenza 307/1990, con cui si è pronunciata sulla legittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 sulla vaccinazione anti poliomielite. In questa sentenza per la prima volta la Corte ha attuato un bilanciamento delle “posizioni in campo”: diritto alla salute, diritto alla libertà personale e autodeterminazione del soggetto.

Con la medesima sentenza la Corte, vertendo il ricorso sulla richiesta di risarcimento di un soggetto che lamentava di aver subito danni gravi alla salute dal vaccino Sabin, allora obbligatorio, ha riconosciuto l’esistenza di un diritto a un equo indennizzo (non al risarcimento)con favore del soggetto che riporti, generalmente, un danno a causa di un trattamento sanitario obbligatorio imposto dalla legge.

Due anni più tardi un diritto analogo è stato riconosciuto anche quando il trattamento sanitario non è obbligatorio ma solo consigliato o raccamandato dallo Stato.