secondo la costituzione

L’obbligo vaccinale verso alcune categorie introdotto nel 2021 e recentemente oggetto di una discussa sentenza della Corte Costituzionale ci da la possibilità di esplorare le basi del ragionamento della Consulta.

Per cominciare, rileva la definizione di vaccino che da l’Istituto superiore di sanità come quel farmaco in grado di stimolare il sistema immunitario a produrre anticorpi deputati a combattere i microrganismi che causano una malattia.

Tale definizione va certamente compresa nei “trattamenti sanitari” disciplinati dall’Art. 32 della Costituzione. La lettera dell’articolo sottopone l’obbligatorietà di un trattamento sanitario alla sua adozione con legge e, ulteriormente, al rispetto della persona umana.

In presenza di queste due condizioni, pertanto, una legge che tuteli la salute pubblica può ben imporre a un individuo un determinato trattamento sanitario, essendo la salute un interesse della collettività oltre ad un diritto fondamentale dell’individuo.

La socialità del diritto alla salute non si identifica solo nel soggetto titolare ma anche in quello legittimato ad esercitarlo: il singolo individuo, pertanto, può ben essere chiamato ad esercitare tale diritto per tutelare tutta la collettività, a discapito del suo diritto all’autodeterminazione sancito dall’articolo Art. 13.

Questa limitazione all’Art. 13 in tema di vaccinazione è legittimata a sua volta dall’Art. 2 che impone in capo a tutti i cittadini un generale dovere di solidarietà “politica, economica e sociale”.